Telelaser: taratura contestata, prova a carico dell’amministrazione

Pubblicato il 15 novembre 2019

Tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.

Questo a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45, sesto comma, del Codice della strada, per effetto della sentenza della Consulta n. 113/2015.

La prova della taratura, in caso di contestazione, è da ritenere a carico dell'amministrazione, in quanto il corretto funzionamento dell'apparato integra un elemento costitutivo della fattispecie, e non ammette equipollenti.

E’ quanto ribadito dalla Corte di cassazione nel testo dell’ordinanza n. 29564 del 14 novembre 2019.

Gli Ermellini, con questa decisione, hanno accolto le ragioni avanzate da un automobilista contro la conferma di una multa per eccesso di velocità che gli era stata irrogata a seguito di accertamento compiuto dagli Agenti di Polizia stradale per tramite di telelaser.

Secondo il ricorrente, il Tribunale aveva erroneamente ritenuto dimostrato il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione per effetto delle dichiarazioni contenute nel verbale di contestazione della violazione, da lui impugnato, e ciò in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015, sopra richiamata.

Doglianza, questa, condivisa dalla Corte di Piazza Cavour, secondo la quale il giudice di merito aveva erroneamente attribuito efficacia probatoria a delle mere dichiarazioni degli operanti, ovverosia a mere percezioni sensoriali degli stessi non assistite da alcune fede privilegiata.

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