Telemarketing e studi professionali

Pubblicato il 22 novembre 2011 Con Newsletter n. 353 del 21 novembre 2011, il Garante per la privacy rende nota la conclusione di un procedimento che aveva riguardato l’attività di Telemarketing indirizzata agli studi professionali. In particolare, l’Autority ha vietato ad una società di utilizzare, per scopi promozionali, i dati personali di un avvocato il quale non voleva più essere disturbato in ufficio con offerte di servizi di telefonia destinati all'utenza business.

Secondo il Garante, i dati personali del professionista, anche se estratti da un registro, elenco o albo consultabile pubblicamente consultabile , non possono essere utilizzati, senza che sia stato preventivamente acquisito il consenso, per finalità di telemarketing non strettamente attinenti l'attività lavorativa del soggetto contattato.

Così le società, prima di poter utilizzare a fini di marketing i numeri contenuti negli elenchi telefonici generali, sono tenute a verificare che gli utenti non si siano iscritti nel Registro pubblico delle opposizioni.
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