Termine perentorio per cause inscindibili

Pubblicato il 31 gennaio 2017

I giudici di Cassazione hanno ricordato il consolidato orientamento secondo cui il termine per integrare il contraddittorio nelle cause inscindibili – cause, ossia, nelle quali sussiste un litisconsorzio necessario nel giudizio di primo grado, originario o successivo – è perentorio.

Detto termine non è prorogabile nemmeno sull’accordo delle parti e non è sanabile neppure dalla tardiva costituzione della parte nei confronti della quale doveva essere integrato il contraddittorio.

La relativa inosservanza va rilevata d’ufficio, anche nel caso di integrazione parziale dell’ordine di integrazione, di modo che la sua violazione determina l’inammissibilità dell’impugnazione.

Detti assunti sono stati ribaditi dalla Seconda sezione civile nella sentenza n. 2298 del 30 gennaio 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Ambasciate - Stesura del 18/3/2026

26/03/2026

CCNL Proprietari di fabbricati - Stesura del 22/1/2026

25/03/2026

Omicidio: stop ai diritti sulle spoglie per chi causa la morte

25/03/2026

Whistleblowing, manifestazioni di interesse per iscrizione all'elenco Ets entro il 13 aprile

25/03/2026

Colf e badanti: ultimi giorni per il versamento dei contributi

25/03/2026

Proprietari fabbricati Federproprietà. Rinnovo Ccnl

25/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy