Testi revocabili se superflui

Pubblicato il 08 aprile 2014 La revoca del provvedimento di ammissione dei testi della difesa è da considerarsi nulla qualora non venga fornita una puntuale e approfondita motivazione sulla loro superfluità.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 15463 del 7 aprile 2014.

Diritto difensivo e relative garanzie


In particolare – si legge nel testo della decisione – la motivazione non può essere resa in relazione all'istruttoria che deriva dall'esaurimento delle prove indotte dalla sola controparte.

In tale ultimo caso, infatti, salvo che i mezzi di prova indotti dall'accusa e dalla difesa coincidano, “non potrebbe dirsi superflua e revocarsi la prova indotta da una parte non ancora posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto difensivo".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Trasparenza per la parità di retribuzione: un'occasione da non perdere

11/07/2025

Uso illecito dei dati personali: sì al licenziamento per giusta causa

11/07/2025

TCF per PMI sotto soglia: opzione biennale, regole operative e vantaggi fiscali

11/07/2025

Rimborsi spese per trasferte all’estero: esenzione fiscale anche con pagamento in contanti

11/07/2025

Decreto Infrastrutture: Cruscotto informativo per gli appalti nella logistica

11/07/2025

Accordo Italia e Albania: istruzioni INPS per le domande di pensione

11/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy