Testi revocabili se superflui

Pubblicato il 08 aprile 2014 La revoca del provvedimento di ammissione dei testi della difesa è da considerarsi nulla qualora non venga fornita una puntuale e approfondita motivazione sulla loro superfluità.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 15463 del 7 aprile 2014.

Diritto difensivo e relative garanzie


In particolare – si legge nel testo della decisione – la motivazione non può essere resa in relazione all'istruttoria che deriva dall'esaurimento delle prove indotte dalla sola controparte.

In tale ultimo caso, infatti, salvo che i mezzi di prova indotti dall'accusa e dalla difesa coincidano, “non potrebbe dirsi superflua e revocarsi la prova indotta da una parte non ancora posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto difensivo".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy