Testi revocabili se superflui

Pubblicato il 08 aprile 2014 La revoca del provvedimento di ammissione dei testi della difesa è da considerarsi nulla qualora non venga fornita una puntuale e approfondita motivazione sulla loro superfluità.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 15463 del 7 aprile 2014.

Diritto difensivo e relative garanzie


In particolare – si legge nel testo della decisione – la motivazione non può essere resa in relazione all'istruttoria che deriva dall'esaurimento delle prove indotte dalla sola controparte.

In tale ultimo caso, infatti, salvo che i mezzi di prova indotti dall'accusa e dalla difesa coincidano, “non potrebbe dirsi superflua e revocarsi la prova indotta da una parte non ancora posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto difensivo".
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