Testi revocabili se superflui

Pubblicato il 08 aprile 2014 La revoca del provvedimento di ammissione dei testi della difesa è da considerarsi nulla qualora non venga fornita una puntuale e approfondita motivazione sulla loro superfluità.

E' quanto puntualizzato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con la sentenza n. 15463 del 7 aprile 2014.

Diritto difensivo e relative garanzie


In particolare – si legge nel testo della decisione – la motivazione non può essere resa in relazione all'istruttoria che deriva dall'esaurimento delle prove indotte dalla sola controparte.

In tale ultimo caso, infatti, salvo che i mezzi di prova indotti dall'accusa e dalla difesa coincidano, “non potrebbe dirsi superflua e revocarsi la prova indotta da una parte non ancora posta nelle condizioni di esercitare il proprio diritto difensivo".
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy