Tetto in eternit. Salvo il preliminare di vendita

Pubblicato il 26 giugno 2017

Niente risoluzione del preliminare di vendita di un immobile, se il promissario acquirente scopre, in seguito all'acquisto, che l’edificio compravenduto ha il tetto realizzato in eternit.

Così ha deciso la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, rigettando la domanda di due coniugi, promissari acquirenti di un appartamento sito all'ultimo piano di un edificio, che ebbero a chiedere la risoluzione del preliminare di vendita e la restituzione del doppio della caparra (per inadempimento del promissario acquirente in relazione al vizio occulto ed essenziale circa il materiale di copertura), per aver scoperto, successivamente all'acquisto, che il tetto dello stabile era realizzato in eternit, ossia fibrocemento contenente amianto.

Eternit vietato per il futuro; nessun obbligo di rimuovere il preesistente

Domanda ritenuta infondata secondo la Corte Suprema, poiché la Legge n. 257/1992, a tutela dell’ambiente e della salute, ha vietato la commercializzazione e l’utilizzazione di materiale costruttivo in fibrocemento per il futuro, ma non ha anche imposto a rimozione generalizzata di tali materiali nelle costruzioni già esistenti al momento della sua entrata in vigore, prevedendo, rispetto a queste ultime, solo l’obbligo dei proprietari di comunicare agli organi sanitari la presenza di amianto fioccato o friabile negli edifici e consentendo dunque la conservazione delle strutture preesistenti che impieghino tale materiale, a condizione che si trovino in buono stato manutentivo.

Esclusi pericoli attuali per la salute. Risoluzione non giustificata

Perciò, la presenza di copertura in eternit nell'edificio di cui fa parte l’immobile quì promesso in vendita – concludono gli Ermellini con ordinanza n. 15742 del 23 giugno 2017 – si pone in linea con normativa vigente, considerato che tale materiale è stato utilizzato legittimamente ratione temporis e che l’accertamento eseguito in concreto dall'ARPA ha escluso pericoli attuali per la salute. Oltretutto il probabile deterioramento del suddetto materiale nel tempo, è stato preso in considerazione dai giudici d’appello, i quali hanno ritenuto che lo stesso avrebbe semmai potuto giustificare una “modesta riduzione del prezzo” (tuttavia non richiesta dagli acquirenti), non anche la risoluzione del preliminare in questione.

 

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