Con Comunicato del 15 luglio 2022, l’Istat rende noto che il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr accantonate al 31 dicembre 2021, per il mese di giugno 2022, è pari a 4,775424.
Come noto, l’art. 2120 del codice civile dispone che il Tfr accantonato deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente composto da:
In caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno, la rivalutazione è effettuata in base all’incremento dell’indice Istat registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro, rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell’anno precedente.
Infine, la rivalutazione non si applica sulla quota versata dai lavoratori ai Fondi complementari, mentre è rivalutata dal datore di lavoro la quota maturata dai lavoratori dipendenti di un’azienda con più di 50 dipendenti che non aderiscono a dette forme di previdenza.
In caso di anticipazione del TFR, il tasso di rivalutazione si applica sull'intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l'erogazione è effettuata; per i restanti mese, invece, l'aumento si applica solo sulla quota al netto dell'anticipazione.
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