TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

Pubblicato il 17 gennaio 2025

Il 16 gennaio 2025 l’Istat ha reso noto l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati riferito alla mensilità di dicembre 2024, utile a determinare la rivalutazione dei crediti di lavoro e del trattamento di fine rapporto.

Tale retribuzione differita, ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, è infatti rivalutata annualmente - salvo la quota maturata nell'anno - su base composta con applicazione del tasso fisso dell'1,5% e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo accertato dall'Istat rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.

Per il mese di dicembre 2024 l’indice generale FOI si attesta in 120,2 e il coefficiente di rivalutazione è pari a 2,320017.

Rivalutazione Tfr

Il coefficiente di rivalutazione in caso di anticipazione del Tfr si applica sull’intero importo accantonato fino al periodo di paga in cui l’erogazione viene corrisposta.

Per il resto dell’anno l’aumento si applica, invece, solo sulla quota al netto dell’anticipazione che rimane a disposizione del datore di lavoro, mentre non è soggetta a rivalutazione la quota di Tfr eventualmente versata dai lavoratori ai Fondi di previdenza complementare.

Aziende con meno di cinquanta dipendenti

Le aziende con meno di cinquanta dipendenti che non hanno aderito alla previdenza complementare devono invece operare la rivalutazione della quota di Tfr maturata dal lavoratore: come disposto infatti dall’articolo 1, comma 755, della legge finanziaria 2007, il trattamento di fine rapporto maturato da questi lavoratori dal 1° gennaio 2007 deve essere trasferito al Fondo di tesoreria presso l’Inps.

Anche se il datore di lavoro non ha più dunque la disponibilità finanziaria delle somme maturate dal dipendente deve comunque rivalutare le relative quote.

Imposta sulla rivalutazione

Quanto

Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il Tfr è dovuta dal datore di lavoro sostituto d'imposta un'imposta del 17%, calcolata sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno (articolo 11, comma 3, decreto legislativo n. 47/2000).

L'imposta è versata in due rate, in acconto e in saldo.

Chi

Tutti i datori di lavoro subordinato, esclusi:

Come

Acconto

Saldo

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