Tirocinio e Alternanza scuola-lavoro. Tutela della sicurezza sul lavoro

Pubblicato il 05 luglio 2018

E’ equiparato al lavoratore chi svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, nonché il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Conseguentemente, se in un’azienda o uno studio professionale sono ammessi soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare per gli stessi tutti gli obblighi previsti dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Gli stessi vanno assicurati presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica.

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