Titoli greci, condannata la banca che non specifica i rischi

Pubblicato il 26 giugno 2015

L'istituto bancario non è mero e passivo esecutore degli ordini di acquisto o di verifica del cliente, ma ha il preciso obbligo di informare quest'ultimo delle caratteristiche specifiche dell'operazione di volta in volta richiesta in esecuzione del “contratto quadro”, comunicando e spiegando al medesimo anche il grado di affidabilità del titolo secondo le agenzie di rating, nel caso di richiesta di acquisto, e le prospettive di evoluzione del valore, nel caso di richieste di vendita.

Ne discende che, l'accertata violazione, da parte della banca, di queste obbligazioni, costituisce fonte di responsabilità di natura contrattuale, costituendo grave violazione di obblighi scaturenti dalla sottoscrizione del citato contratto quadro e, più in generale, imposti dalla legge a carico dell'intermediario finanziario, in una logica di tutela del mercato finanziario ancor prima che di protezione del cliente.

Sulla base di questi assunti il Tribunale di Prato, con sentenza depositata il 13 giugno 2015, ha accolto la domanda presentata dagli eredi di un risparmiatore, volta alla declaratoria di risoluzione di un contratto di intermediazione finanziaria e, in particolare, di un ordine di acquisto avente ad oggetto dei titoli obbligazionari greci con conseguente restituzione, da parte della banca, dell'importo oggetto dell'investimento.

Nel caso in esame, l'organo giudicante ha rilevato che l'istituto bancario aveva assolto all'obbligo di specificare i rischi dell'operazione in modo assolutamente generico e come tale “inidoneo a ritenere soddisfatti i requisiti di legge”.

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