Tobin tax, esenzione solo con il conferimento della maggioranza dei voti

Pubblicato il 22 gennaio 2021

Alcuni chiarimenti in materia di imposta sulle transazioni finanziarie formano l’oggetto dell’interpello n. 54 dell’Agenzia delle Entrate del 21 gennaio.

Il caso sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria è quello di una riorganizzazione aziendale posta in essere da una società unipersonale, il cui socio/amministratore ha dato luogo ad un aumento di capitale, mediante emissione di una nuova quota del capitale sociale, che è stata interamente sottoscritta dallo stesso socio tramite conferimento di titoli azionari di un’altra società (Beta), che rappresentano il 34,504% del capitale sociale.

La società chiede se l'operazione descritta sia soggetta all'imposta sulle transazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 1, commi da 491 e 500, della Legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013).

Secondo la società, il trasferimento di azioni in esame dalla società Beta alla società Alfa dovrebbe essere escluso dall'applicazione dell'imposta ai sensi dell’articolo 1, comma 494, lett. d) della L. 228/2012, che dispone appunto che la Tobin Tax non si applica “alle transazioni ed alle operazioni tra società fra le quali sussista il rapporto di controllo di cui all’articolo 2359, commi primo, n. 1) e 2), e secondo del codice civile, ovvero a seguito delle operazioni di riorganizzazione aziendale effettuate alle condizioni indicate nel decreto di cui al comma 500”.

Tobin tax, nessuna esenzione in caso di conferimento di quote non di maggioranza

Nella risposta n. 54/2021, l’Agenzia, dopo ave ripercorso la normativa di cui alla Legge di stabilità 2013 che ha introdotto nel nostro ordinamento l'imposta sulle transazioni finanziarie (FTT), con l'aliquota dello 0,2% sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, giunge ad una conclusione diversa, ritenendo che nel caso di specie l’esenzione non possa operare.

L’Agenzia, infatti, oltre a richiamare le cause di esclusione indicate al comma 494 della citata Legge, rinvia anche alla norma di attuazione della disposizione esentativa, definita con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013.

Tale provvedimento prevede, quale ulteriore causa di esclusione, che l’imposta non si applichi, tra l’altro, al trasferimento di proprietà di strumenti “derivanti da operazioni di ristrutturazione di cui all’articolo 4 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, nonché le fusioni e scissioni di organismi di investimento collettivo del risparmio”.

A sua volta, la citata direttiva specifica che per qualificare una operazione come “operazione di ristrutturazione”, è necessario, che le quote sociali conferite rappresentino “la maggioranza dei diritti di voto di un’altra società di capitali”.

L’Agenzia ribadisce, così, nella risposta n. 54/2021 che l'oggetto dell'operazione di conferimento deve essere un insieme di quote o azioni che consentano alla società avente causa di acquisire (o integrare) il controllo sulla società. Ciò a prescindere dalla qualifica soggettiva del soggetto dante causa.

Tale condizione non è verificata nella fattispecie oggetto di interpello, in cui la società conferitaria acquisisce "solo" il 34,504% del capitale sociale di Beta e tale percentuale non le consente di raggiungere la maggioranza dei diritti di voto

Per tali ragioni, conclude l’Agenzia, l’operazione di conferimento aziendale posta in essere dalla società istante non rientra nell’ambito applicativo di esenzione dall’imposta sulle transazioni finanziarie. Il tributo dovrà, quindi, essere scontato con aliquota ordinaria dello 0,2%.

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