Tobin tax, gli intermediari pagano per i fuori white list

Pubblicato il 02 marzo 2013 In ottemperanza al decreto del ministro dell'Economia e Finanze del 21 febbraio 2013 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 28 febbraio 2013), che indica le modalità di applicazione della Tobin tax, il Direttore dell’agenzia delle Entrate individua gli Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero dei crediti. O, meglio, con il provvedimento 26948 del 1° marzo 2013, l'agenzia delle Entrate elenca i soli Paesi con i quali sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l’assistenza al recupero crediti.

Si tratta dei paesi Ue, meno la Svizzera, più l’Islanda. Per tutti gli Stati non ricompresi nella lista, non vigendo lo scambio di informazioni, valgono le regole del comma 4 dell'articolo 19 del decreto citato.

È stabilito che:

- se nell'esecuzione dell'operazione intervengono più soggetti, l'imposta è versata da colui che riceve direttamente dall'acquirente o dalla controparte finale l'ordine dell'esecuzione;

- si considerano sempre a tutti gli effetti acquirenti o controparti finali dell'ordine di esecuzione, anche se in realtà soggetti interposti, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta.

Pertanto, nella circostanza in oggetto, saranno gli intermediari finanziari degli Stati esclusi dalla ”white list”, che intervengono nelle transazioni, a pagare direttamente l’imposta (se l'investitore che ha incaricato non vuole pagare è l’intermediario che dovrà farlo), in quanto considerati acquirenti finali.
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