Totalizzazione. Possibile scegliere il sistema di calcolo contributivo

Pubblicato il 15 ottobre 2012 L’Inps, con il messaggio n. 16583 del 2012, precisa che un assicurato che ricorre alla totalizzazione, per valorizzare ai fini pensionistici più periodi assicurativi, può scegliere il sistema di calcolo contributivo anche se raggiunge un diritto autonomo in una delle gestioni interessate dalla totalizzazione.

Nello specifico, l’Inps fa presente che se con l’applicazione del calcolo del pro-rata, secondo le regole della gestione dove è stato raggiunto il diritto autonomo a pensione, risulta un trattamento meno favorevole rispetto al calcolo del pro-rata secondo le regole previste per le pensioni in totalizzazione, l'assicurato potrà riscuotere l'assegno di importo maggiore.

Si richiama, a tal proposito, il Dlgs n. 42/2006, relativo alla totalizzazione, che stabilisce che la determinazione del trattamento previdenziale debba seguire le stesse regole previste per le pensioni liquidate secondo il sistema di calcolo contributivo, con obbligo di salvaguardia della posizione dell’assicurato. Ne deriva che le sedi Inps, su richiesta specifica degli interessati, che dovranno essere informati di tale possibilità, dovranno liquidare le pensioni con il sistema di calcolo contributivo – al posto di quello proprio retributivo o misto – se più favorevole, anche nei casi in cui il soggetto abbia raggiunto il diritto ad un'autonoma pensione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Servizi ausiliari Anpit-Cisal - Accordo di rinnovo del 21/1/2026

03/02/2026

Ccnl Servizi ausiliari Anpit Cisal. Rinnovo

03/02/2026

Ccnl Servizi assistenziali Anaste. Errori materiali

03/02/2026

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale integrativo del 16/12/2025

03/02/2026

Agenti sportivi: registro nazionale, requisiti, sanzioni. In vigore il regolamento

03/02/2026

Fondo patrimoniale e figli sopravvenuti: l’atto può essere revocato

02/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy