Totalizzazione. Supplemento di pensione per il lavoratore che decide di proseguire il lavoro

Pubblicato il 19 aprile 2011 Con messaggio n. 8959/2011, l’Inps chiarisce alcuni aspetti del regime della “totalizzazione”, previsto dal Dlgs n.42/2006, che costituisce una alternativa alla ricongiunzione onerosa.

Con tale meccanismo il soggetto iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria ha la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione. Devono, però, sussistere alcuni requisiti:
- vanno considerati i periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni;
- l'assicurato non deve aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;
- l'assicurato deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. Il pagamento della pensione viene effettuato sempre dall'Inps sulla base della stipula di apposite convenzioni con gli enti interessati. L’Inps nota che il citato decreto legislativo nulla ha specificato in merito al supplemento di pensione che spetta al lavoratore che decide di continuare a lavorare.

Così, con il messaggio in oggetto, l’Ente previdenziale specifica che il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi, può chiedere la liquidazione del supplemento sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento. In tale caso, il supplemento deve essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy