Totalizzazione. Supplemento di pensione per il lavoratore che decide di proseguire il lavoro

Pubblicato il 19 aprile 2011 Con messaggio n. 8959/2011, l’Inps chiarisce alcuni aspetti del regime della “totalizzazione”, previsto dal Dlgs n.42/2006, che costituisce una alternativa alla ricongiunzione onerosa.

Con tale meccanismo il soggetto iscritto a due o più forme di assicurazione obbligatoria ha la facoltà di totalizzare i periodi assicurativi, per ottenere un’unica pensione. Devono, però, sussistere alcuni requisiti:
- vanno considerati i periodi contributivi delle sole gestioni nelle quali si è in possesso di anzianità contributiva pari ad almeno tre anni;
- l'assicurato non deve aver richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi in data successiva all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006;
- l'assicurato deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione.

L'onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota. Il pagamento della pensione viene effettuato sempre dall'Inps sulla base della stipula di apposite convenzioni con gli enti interessati. L’Inps nota che il citato decreto legislativo nulla ha specificato in merito al supplemento di pensione che spetta al lavoratore che decide di continuare a lavorare.

Così, con il messaggio in oggetto, l’Ente previdenziale specifica che il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi, può chiedere la liquidazione del supplemento sempre che tale gestione preveda nel proprio ordinamento l'istituto del supplemento. In tale caso, il supplemento deve essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.
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