Tracciabilità rifiuti, modalità per iscrizione al Registro nazionale

Pubblicato il 09 novembre 2023

Con decreto 4 aprile 2023 n. 59 il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha definito la disciplina attuativa del sistema di tracciabilità dei rifiuti di cui all’art. 188-bis del DLgs. n. 152/2006.

Registro di tracciabilità dei rifiuti: funzioni

Si ricorda che tale norma ha previsto che il RENTRI - Registro Elettronico sulla Tracciabilità dei Rifiuti - costituisca il nuovo sistema informativo di tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico operativo dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

L’adozione di un sistema di tracciabilità permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.

Tra le funzioni del RENTRI si configurano anche quelle di:

- assolvere con rapidità e facilità agli adempimenti previsti per le imprese, con lo snellimento delle procedure, anche attraverso l’utilizzo di strumenti di supporto alla transizione digitale;

- ridurre i tempi per la trasmissione dei dati necessari per la rendicontazione e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi Europei di recupero e riciclo.

In particolare, l’articolo 21, comma 1, lettere a), b), c) e g) del citato decreto n. 59/2023 ha previsto l’emanazione di uno o più decreti direttoriali per attuare il quadro della tracciabilità dei rifiuti.

Sulla scorta di tale diposizione il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha approvato il decreto direttoriale n. 143 del 6 novembre 2023 che contiene le “Modalità operative concernenti:

− la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento,

− le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori,

− i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori,

− le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti.

Le Modalità operative contenute nel documento sono presentate in 18 schede e per ognuna di esse è stato individuato il soggetto destinatario.

Registro elettronico tracciabilità rifiuti: soggetti tenuti all’iscrizione

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l'accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di seguito indicati:

NOTA BENE: Tutte le imprese che non rientrano tra quelle indicate hanno facoltà di iscriversi volontariamente al RENTRI.

Accesso al servizio

Il primo accesso al servizio avviene con strumenti digitali di autenticazione – SPID, CNS, CIE- da parte di uno o più utenti che rappresentano l’operatore (ovvero l’Ente, l’impresa o altro soggetto tenuto all’iscrizione al RENTRI).

Registro elettronico tracciabilità rifiuti: tabella di marcia

Il precedente decreto direttoriale n. 97 del 22 settembre 2023 ha reso nota la “Tabella scadenze RENTRI” riguardante le date per l’iscrizione al Registro elettronico nazionale, l’entrata in vigore dei nuovi modelli (registro di carico e scarico e FIR), le date per la tenuta del registro di carico e scarico in formato digitale e la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto in formato digitale.

A partire dal 15 dicembre 2024 e fino al 13 febbraio 2026 è prevista l’iscrizione al RENTRI con i seguenti step:

Costo di iscrizione e contributo annuale

Per l’iscrizione alla piattaforma è stabilito un costo di segreteria pari a 10 euro; inoltre va aggiunto un contributo annuale che varia da 15 a 100 euro, secondo le diverse tipologie di imprese o Enti, per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 euro per le successive annualità.

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