Traduzione degli atti processuali se ne viene fatta richiesta

Pubblicato il 19 giugno 2014 Se l'imputato straniero non chiede la traduzione nella sua lingua degli atti processuali non può poi dolersi, in sede di legittimità, della mancata attuazione di un adempimento a cui ha mostrato di non avere interesse.

E' quanto concluso dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 26416 depositata il 18 giugno 2014 con riferimento alla vicenda di un cittadino rumeno condannato per furto continuato di due motorini e possesso di oggetti atti ad offendere che aveva fatto ricorso avverso la decisione dei giudici di merito lamentando che la sentenza di primo grado, il decreto di citazione in appello, la sentenza di appello e l'estratto contumaciale della sentenza d'appello non erano stati tradotti nella sua lingua.
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