Traduzione degli atti processuali se ne viene fatta richiesta

Pubblicato il 19 giugno 2014 Se l'imputato straniero non chiede la traduzione nella sua lingua degli atti processuali non può poi dolersi, in sede di legittimità, della mancata attuazione di un adempimento a cui ha mostrato di non avere interesse.

E' quanto concluso dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 26416 depositata il 18 giugno 2014 con riferimento alla vicenda di un cittadino rumeno condannato per furto continuato di due motorini e possesso di oggetti atti ad offendere che aveva fatto ricorso avverso la decisione dei giudici di merito lamentando che la sentenza di primo grado, il decreto di citazione in appello, la sentenza di appello e l'estratto contumaciale della sentenza d'appello non erano stati tradotti nella sua lingua.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy