Transazione con il datore con assoggettabilità delle somme a contribuzione

Pubblicato il 24 aprile 2014

Indagine sulla natura delle somme erogate al lavoratore

Per valutare se le erogazioni economiche corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore in adempimento di una transazione siano assoggettabili a contribuzione obbligatoria occorre effettuare una valutazione approfondita.

In particolare, si deve verificare se manchi un nesso di corrispettività e se risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro che ne giustifichi la corresponsione.

Il concetto ampio di retribuzione

Da tenere in considerazione, in tale contesto, sia il principio secondo il quale tutto ciò che il lavoratore riceve, in natura o denaro, dal datore in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro rientra nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi sia della assoluta indisponibilità, da parte dell'autonomia privata, dei profili contributivi che l'ordinamento collega al rapporto di lavoro.

E l'indagine sulla natura retributiva o meno delle somme erogate non può trovare alcun limite nemmeno nel titolo formale di tali erogazioni.

E' quanto ricordato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 9180 del 23 aprile 2014.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy