Transazione funzionale al concordato, credito del professionista con privilegio

Pubblicato il 17 settembre 2014 Sono da considerare “prededucibili”, ai sensi dell'articolo 111 della Legge fallimentare, anche i crediti maturati prima dell'apertura delle procedure concorsuali se comunque sorti in occasione o in funzione delle dette procedure.

Tra questi, va ricompreso anche il credito vantato da un professionista per l'assistenza prestata nella predispostone e presentazione della domanda di transazione fiscale, funzionale all'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

E' quanto puntualizzato dai giudici di Cassazione con ordinanza n. 18922 del 9 settembre 2014 e nel cui testo è stato, altresì, evidenziato che non sussisterebbe alcun motivo per diversificare il trattamento del professionista che sia stato d'ausilio all'imprenditore nelle attività prodromiche e necessarie all'ammissione al concordato preventivo, rispetto al professionista che abbia assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pensione lavoratori precoci: c'è tempo fino al 31 marzo

19/03/2026

Compliance contributiva: arrivano gli ISAC

19/03/2026

Dirigenti Agenzie marittime. Rinnovo

19/03/2026

CCNL Olio e margarina Alimentari industria - Accordo del 26/2/2026

19/03/2026

Industria olearia e margariniera. Rol

19/03/2026

Aree di crisi industriale complessa: istruzioni per la mobilità in deroga 2026

19/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy