Transfer pricing. Non occorre provare l’elusione

Pubblicato il 09 maggio 2013 Il transfer pricing può essere contestato anche senza la dimostrazione dell’elusione fiscale o della maggiore fiscalità nazionale. L’amministrazione finanziaria, infatti, è tenuta solamente a provare che la transazione con la società estera è avvenuta con modalità anomale e a un prezzo troppo basso rispetto al mercato, mentre spetta al contribuente l’onere di provare che le operazioni infragruppo abbiano avuto ad oggetto valori di mercato “normali” ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Dpr n. 917/1986.

E’ il principio sancito dai giudici della Sezione tributaria della Corte di cassazione, nel testo della decisione n. 10739 depositata l’8 maggio 2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy