Transfer pricing. Non occorre provare l’elusione

Pubblicato il 09 maggio 2013 Il transfer pricing può essere contestato anche senza la dimostrazione dell’elusione fiscale o della maggiore fiscalità nazionale. L’amministrazione finanziaria, infatti, è tenuta solamente a provare che la transazione con la società estera è avvenuta con modalità anomale e a un prezzo troppo basso rispetto al mercato, mentre spetta al contribuente l’onere di provare che le operazioni infragruppo abbiano avuto ad oggetto valori di mercato “normali” ai sensi dell'articolo 9, comma 3, Dpr n. 917/1986.

E’ il principio sancito dai giudici della Sezione tributaria della Corte di cassazione, nel testo della decisione n. 10739 depositata l’8 maggio 2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi per datori di lavoro e professionisti

18/09/2025

Intelligenza artificiale: sì definitivo al disegno di legge. Le novità

18/09/2025

Licenziamenti individuali: ennesimo “stop” alle tutele crescenti

18/09/2025

Tutele crescenti: tra rigidità normativa e correzioni giurisprudenziali

18/09/2025

Bonus nuovi nati: c'è tempo fino al 22 settembre

17/09/2025

IMU 2025: dichiarazione tardiva con sanzione ridotta

17/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy