Trascrizione risolve conflitti su stesso diritto

Pubblicato il 15 novembre 2016

La trascrizione, non essendo elemento della fattispecie negoziale, non esercita alcuna influenza sulla validità ed efficacia del negozio “inter partes”.

Quest’ultima, infatti, resta legata alla legittimità del disponente ed ai poteri che questi aveva in virtù del proprio titolo di acquisto.

Atto valido resta tale anche se non trascritto

Ne consegue che l’omessa trascrizione di un atto non priva di per sé di validità l’atto medesimo il quale, se valido, resta tale anche se non trascritto, mantenendo sempre la propria efficacia normale di atto valido, salva la concorrenza con altri atti, regolarmente trascritti, aventi per oggetto lo stesso diritto.

Per contro, l’avvenuta trascrizione di un atto risulta inidonea ad attribuire allo stesso la validità di cui, come titolo d’acquisto, sia naturalmente privo.

Un acquisto “a non domino”, ossia, resta tale anche se tempestivamente trascritto.

I principi indicati sono stati ribaditi dalla Corte di cassazione con sentenza n. 23127 del 14 novembre 2016, nel testo della quale è stato definitivamente precisato che, nell’ipotesi di conflitto tra un acquisto “a domino” e un acquisto “a non domino” dello stesso bene, non opera l’istituto della trascrizione, la cui funzione legale è solo e semplicemente quella di risolvere il conflitto tra soggetti che abbiano acquistato lo stesso diritto, con distinti atti, dal medesimo titolare.

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