Trasferimento di quote di Srl con via alternativa

Pubblicato il 21 febbraio 2010

Una Circolare a firma del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (15/IR), ancora non pubblicata sul sito Internet del Cndcec, ha per tema la cessione di quote delle Società a responsabilità limitata. Il giudice del registro imprese, seguito dal tribunale di Vicenza, ha ordinato la cancellazione dell’iscrizione della cessione di quote curata dal dottore commercialista, interpretando letteralmente l’articolo 36, comma 1-bis, della Legge 133/2008, di conversione del decreto legislativo 112/2008, in tema di firma digitale. Il procedimento in esso descritto non è valido, né alternativo rispetto a quello che prevede il Codice civile. Così decidendo, il tribunale consente un’ulteriore procedura di trasferimento delle partecipazioni, che il legislatore non ha previsto: stipulato l’atto con l’assistenza di un professionista (notaio o commercialista) o senza assistenza, le parti dovrebbero rivolgersi al notaio (di nuovo, se le ha assistite all’atto di trasferimento) perché autentichi la firma e incaricare (di nuovo, se le ha assistite all’atto di trasferimento) il commercialista della trasmissione al registro imprese.

Ciò poiché, tanto per il giudice del registro imprese quanto per il tribunale, la firma digitale prescritta nel citato articolo 36, comma 1-bis, della Legge 133 del 2008, corrisponderebbe alla firma digitale autenticata di cui all’articolo 25 del Codice dell’amministrazione digitale.

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