In vigore dall'8 luglio 2025 il Decreto correttivo n. 88/2025 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Tra le principali novità: estensione della disciplina a società di persone e enti non societari, semplificazioni procedurali, rafforzamento del controllo notarile, nuove regole per l’informazione dei lavoratori e modifiche alla disciplina della scissione mediante scorporo.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2025, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 88 del 19 giugno 2025, introduttivo di disposizioni integrative e correttive al Decreto legislativo n. 19/2023. Quest’ultimo, si rammenta, ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2019/2121 in tema di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.
Il nuovo intervento normativo semplifica le procedure relative alle operazioni societarie transfrontaliere o internazionali, chiarendo gli adempimenti necessari e i casi in cui alcuni passaggi possono essere omessi.
Il decreto introduce inoltre la possibilità, per le società coinvolte, di integrare eventuali dati mancanti, favorendo il superamento del controllo di legalità da parte del notaio e l’iscrizione nel registro delle imprese come società di diritto italiano.
Il Decreto legislativo n. 88/2025 è articolato in quattro articoli:
Ma veniamo al dettaglio delle misure.
L’articolo 1 del decreto introduce modifiche al D. Lgs. n. 19 /2023 in ordine alla disciplina delle operazioni di trasformazione, fusione e scissione transfrontaliere. Le principali novità includono:
Estensione della disciplina
È prevista, come anticipato, l’estensione del campo di applicazione della disciplina delle operazioni transfrontaliere a soggetti diversi dalle società di capitali.
In particolare, vengono inclusi anche le società di persone e gli enti non societari, per i quali il decreto prevede semplificazioni procedurali specifiche.
Inoltre, salvo diversa previsione, la disciplina dettata per le operazioni transfrontaliere trova applicazione anche alle operazioni internazionali, con estensione, così, dell’ambito di operatività delle norme introdotte.
Compiti del notaio
Nelle operazioni non armonizzate, vengono definiti i compiti specifici del notaio italiano. In sintesi:
Nelle operazioni non armonizzate non si applicano le disposizioni sul certificato preliminare e sul controllo di legalità da parte dell’autorità di un altro Stato membro. Restano invece applicabili, se compatibili, le norme relative allo scambio di dati tra il registro delle imprese italiano e quello estero.
Integrazione documentale ai fini dell’iscrizione nel registro delle imprese
Viene altresì introdotto il nuovo articolo 5-bis del D.lgs. n. 19/2023 che consente, in caso di mancanza di dati necessari per l’iscrizione della società risultante nel registro delle imprese, la loro integrazione mediante dichiarazioni del soggetto che presenta il deposito o partecipa all’atto.
È inoltre possibile delegare le decisioni societarie e le modifiche statutarie necessarie, anche dopo il rilascio del certificato preliminare. Le integrazioni producono effetto solo con l’avvenuta iscrizione.
Conflitti tra normative nazionali nelle operazioni societarie
In presenza di conflitti tra la legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione nelle operazioni transfrontaliere, il decreto chiarisce il criterio di prevalenza normativa per gli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare:
Obblighi informativi e consultivi verso i lavoratori
Viene inoltre riformulato l’articolo 40 del Decreto legislativo n. 19/2023, introducendo nuovi obblighi di informazione e consultazione nei confronti delle rappresentanze sindacali (RSA/RSU) o, in loro assenza, dei dipendenti delle società italiane coinvolte in operazioni di fusione, scissione o trasformazione. Tali obblighi riguardano gli effetti giuridici ed economici dell’operazione sui rapporti di lavoro.
Gli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori, in particolare, devono essere adempiuti nei seguenti casi:
Semplificazioni per le operazione di scissione con scorporo
Il decreto introduce semplificazioni per la scissione mediante scorporo quando tutte le quote delle società beneficiarie, di nuova costituzione, sono assegnate alla società scissa. In tali casi:
Modifiche al codice civile
L’articolo 2 del decreto interviene sul Codice civile introducendo modifiche alla disciplina della scissione mediante scorporo, con particolare riferimento alla sua definizione, ad alcune semplificazioni procedurali e alla disciplina del diritto di recesso nei casi in cui la scissione avvenga mediante scorporo.
Inoltre, vengono apportate modifiche alle disposizioni relative al trasferimento della sede statutaria all’estero, al fine di adeguarle al nuovo quadro normativo.
Viene modificato, in particolare, l'articolo 2510-bis c.c., ai sensi del quale il trasferimento all'estero della sede statutaria viene posto in essere mediante trasformazione, nel rispetto delle disposizioni che regolano le operazioni di trasformazione transfrontaliera e internazionale. Con l'introduzione di un comma aggiuntivo, la novella precisa che tale trasformazione deve essere considerata, a tutti gli effetti, come un trasferimento di sede all'estero, indipendentemente dal luogo in cui è stabilita la sede statutaria della società risultante dall'operazione.
A modifica dell’articolo 2506.1 del Codice civile, a seguire, viene precisato che la scissione mediante scorporo può avvenire mediante l’assegnazione dell’intero o di parte del patrimonio della società scissa a una o più società beneficiarie, le quali possono essere già esistenti o di nuova costituzione.
Viene inoltre eliminato il riferimento alla continuazione dell’attività da parte della scissa, poiché non sempre compatibile con l’assegnazione dell’intero patrimonio.
E' altresì modificato il quarto comma dell’art. 2506-bis c.c., mediante la previsione secondo cui, in caso di scissione con scorporo, il progetto di scissione può essere redatto in forma semplificata solo quando:
Il socio che non ha prestato consenso all’operazione non ha diritto di recesso.
Disposizioni transitorie
L’articolo 3 del decreto contiene le disposizioni transitorie per garantire una transizione ordinata alle nuove regole, evitando effetti negativi sulle operazioni già avviate.
Si prevede che:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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