Con ipotesi di accordo 16 maggio 2025 Anef e Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Savt-Trasporti hanno rinnovato il Ccnl per gli addetti degli impianti di trasporto a fune, con validità dal 1° maggio 2025 al 30 aprile 2028. L'ipotesi sarà sottoposta a consultazione come previsto dal T.U. 10 gennaio 2014 entro il 25 luglio 2025 (vai al testo dell'accordo).
Con il rinnovo è stato definito un aumento della retribuzione di € 200,00 a regime, riferito al livello 4°.
Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"
Il valore del welfare viene così elevato:
Dal 12 gennaio 2025 il dipendente di nuova assunzione con contratto a termine può essere assoggettato ad un periodo di prova pari ad un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. Viene definita la durata massima del periodo di prova.
Dal 1° luglio 2025 il monte ore individuale viene elevato da 64 a 72 ore.
Vengono individuati i casi di apposizione al contratto di un termine di durata superiore a 12 mesi, o proroghe e rinnovi oltre i 12 mesi, e comunque non oltre 24 mesi.
Nell’accoglimento delle domande di trasformazione da lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale l’azienda adotterà i seguenti criteri di priorità:
Nei casi di assenze dovute a patologie oncologiche, ictus o sclerosi multipla gravemente invalidanti, distrofia muscolare, morbo di Cooley, ad ogni altro tipo di patologia riconosciuta di rilevante gravità da parte del medico, ovvero periodi di degenza ospedaliera superiori a 20 giorni o determinati da trapianti chirurgici di organi vitali, il periodo di comporto sarà elevato di ulteriori 180 giorni.
Nei casi di assenze direttamente correlate alla condizione di disabilità del lavoratore riconosciuta ai sensi del d.lgs 62/2024, L. 104/1992 e L. 68/1999, il periodo di comporto sarà elevato di ulteriori 180 giorni.
Le aziende riconoscono 1 giorno di congedo di paternità retribuito, aggiuntivo ripetto a quelli riconosciuti per legge, da fruire nei 5 mesi successivi alla nascita.
Alle lavoratrici vittime di violenza di genere, le aziende riconosceranno, previa richiesta, 1 mese ulteriore di permesso non retribuito, da fruire in un arco temporale di 3 anni.
Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL".
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