Trasporto aereo, retribuzioni di riferimento ante 2020 fino alla fine della pandemia

Pubblicato il 08 luglio 2021

Facendo seguito al messaggio 30 marzo 2021, n. 1336, l’Istituto previdenziale chiarisce le modalità di calcolo della retribuzione lorda di riferimento per le imprese che hanno avuto accesso, nell’arco temporale tra gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.

In particolare, il citato messaggio chiariva che la retribuzione utile di riferimento, di cui all’art. 5, comma 2, Decreto Interministeriale 7 aprile 2016, n. 95269, per tutto il periodo sopracitato, doveva riferirsi ai dodici mesi precedenti il mese di competenza gennaio 2020.

Con l’emanazione del messaggio INPS 8 luglio 2021, n. 2545, l’Istituto specifica che tutte le imprese, che siano state autorizzate alle prestazioni nel periodo da gennaio 2020 e la fine dell’emergenza, dovranno adeguare le retribuzioni di riferimento alle indicazioni fornite nelle sopracitate istruzioni amministrative, provvedendo, altresì, alla trasmissione delle stesse per i medesimi lavoratori indicati dell’istanza originaria di accesso, previa dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati comunicati ai sensi dell’art. 47, Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, da inviare all’indirizzo filiale.metropolitana.romasudovestesteur@postacert.inps.gov.it).

Successivamente l’operatore della sede provvederà ad autorizzare l’invio telematico del nuovo flusso di dati, che dovrà essere effettuato dall’azienda attraverso i “Servizi per le aziende e consulenti”, opzione “invio domande assegno emergenziale”.

La domanda per effettuare l’invio dei nuovi dati andrà selezionata tra le domande in lavorazione presenti alla voce “Invio dati”.

Una volta verificata la coerenza dei nuovi dati pervenuti, si procederà al ricalcolo dell’importo per la prestazione integrativa spettante.

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