Trasporto con Uber Inibito in Italia

Pubblicato il 08 aprile 2017

E’ concorrenza sleale Blocco delle applicazioni

Il Tribunale di Roma, Sezione nona, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. di alcune associazioni di tassisti, ha accertato la condotta di concorrenza sleale posta in essere dal Gruppo Uber nel territorio italiano (azienda statunitense fornitrice di servizi di trasporto automobilistico privato attraverso applicazioni mobili). Per l’effetto, ha inibito alla predetta società di porre in essere il trasporto pubblico non di linea mediante l’uso di alcune App (in paricolare Uber – Lux; Uber – Suv; Uber – X; Uber – XL; Uber Select; Uber – Van), disponendo il blocco di tali applicazioni con riferimento alle richieste provenienti dal territorio italiano, nonché di effettuare la promozione e pubblicizzazione di detti servizi nel territorio nazionale.

I Giudici romani hanno altresì fissato la penale di 10 mila euro a carico di Uber, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento di quanto sopra disposto, a partire dal decimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza.

Sviamento di clientela Pregiudizio irreparabile

Il periculium in mora necessario alla concessione del predetto provvedimento d’urgenza – secondo il Tribunale romano, con ordinanza del 7 aprile 2017 – risiede nel fatto che lo sviamento di clientela, anche solo potenziale, integra gli estremi del pregiudizio irreparabile per i tassisti ricorrenti, anche in relazione alla possibilità di progressivo ed ingente ampliamento delle attività inibite, favorita dalla diffusione delle tecnologie impiegate.

 

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