Tremonti ambientale e conto energia Cumulabilità a rischio

Pubblicato il 21 luglio 2016

I dubbi sulla cumulabilità dell'agevolazione “Tremonti ambientale” (detassazione per investimenti ambientali) con gli incentivi del “conto energia” (disciplinati da diversi decreti del Mise) hanno portato molti operatori del settore ad astenersi dall'utilizzo della misura fiscale della detassazione, per evitare di incorrere nel rischio di subire la revoca dei più vantaggiosi incentivi di settore.

Non esiste alcuna norma che disciplina la cumulabilità della cosiddetta Tremonti ambientale con altre misure agevolative: pertanto, la stessa deve ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, a meno che le norme che disciplinano tali altre misure non dispongano diversamente. Nel silenzio della legge la cumulabilità può, quindi, ritenersi ammessa, salvo disposizioni contrarie.

L'Agenzia non può pronunciarsi sul cumulo dell'agevolazione Tremonti Ambientale

L'Agenzia delle Entrate è stata interpellata sulla possibilità di beneficiare della Tremonti ambientale in un periodo d'imposta successivo a quello di effettuazione dell'investimento ambientale e sulla possibilità di cumulo con le agevolazioni previste dai "conti energia", disciplinati dal ministero dello Sviluppo economico.

A seguito della complessa ricostruzione della disciplina applicabile alle suddette fattispecie, nella risoluzione n. 58/E/2016, l'Amministrazione finanziaria si è detta non competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria, come per esempio quelle del “conto energia”.

Conclude, così, la risoluzione che il contribuente, che dovesse decidere di usufruire della detassazione ambientale ex post potrebbe rischiare di subire la revoca, da parte del Gestore dei servizi energetici, dei benefici previsti dai vari “conti energia, sulla base delle valutazioni del Mise in ordine alla cumulabilità degli stessi con altre misure di vantaggio.

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