Tribunale Ue: niente “Mafia” nel marchio

Pubblicato il 16 marzo 2018

Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato da una società spagnola che aveva chiesto la registrazione di un marchio figurativo dove era riportata la frase “La Mafia se sienta a la mesa” ed aveva ottenuto un diniego dallEUIPO, anche alla luce della opposizione alla registrazione promossa dall’Italia, secondo la quale il marchio contestato era contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

La ricorrente società si era rivolta al Tribunale Ue chiedendo di annullare la decisione impugnata e di dichiarare valido il marchio contestato.

Nulli i marchi contrari all’ordine pubblico e al buon costume

Respingendo le specifiche doglianze da questa avanzate, i giudici europei hanno ricordato come, secondo l’articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, i marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume sono dichiarati nulli.

Nella specie, quindi, la commissione di ricorso aveva correttamente concluso che il marchio contestato, contrario all’ordine pubblico, fosse da ritenere nullo.

Una conclusione che, secondo il Tribunale UE - sentenza del 15 marzo 2018 relativa alla causa T-1/17 - non era messa in discussione dalla circostanza che la ricorrente avesse fatto riferimento a molti marchi dell’Unione europea, che includono l’elemento verbale “mafia”, nonché a due specifiche decisioni, al fine di dimostrare che il marchio contestato non era affatto contrario all’ordine pubblico.

Secondo giurisprudenza costante, infatti, le decisioni che le commissioni di ricorso dell’EUIPO devono adottare, in forza del richiamato regolamento n. 207/2009, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non di un potere discrezionale”.

Ne consegue che la legittimità di dette decisioni deve essere valutata unicamente sulla base di tale regolamento e non sulla base di una prassi decisionale precedente a queste ultime.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy