Trust, l’atto di dotazione con ipotecaria e catastale in misura fissa

Pubblicato il 19 dicembre 2015

La Cassazione, con la sentenza n. 25480 del 18 dicembre 2015, intervenendo su un trust istituito prima del dl 262/2006 (la norma che ha introdotto la tassazione dei vincoli di destinazione oggi vigente), ha deciso che l’atto di dotazione del trust deve essere assoggettato alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non in misura proporzionale.

Ciò perché non vi è manifestazione di capacità contributiva, in quanto essa si esprime nel momento in cui il trustee attribuisce i beni del trust ai beneficiari.

Pertanto, l'applicazione all’atto di dotazione di un trust delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale anteriormente al dl 262/2006, come preteso dall’agenzia delle Entrate, è infondata.

È errato affermare che l’atto istitutivo di un trust andrebbe annoverato nell’alveo degli atti a contenuto patrimoniale per il sol fatto che il consenso prestato riguarda un vincolo su beni muniti di valore economico: una tale affermazione contrasta sia con le caratteristiche tipiche del trust come istituto giuridico, sia con le caratteristiche del sistema impositivo di registro, in cui l'elemento essenziale cui connettere la nozione di prestazione a contenuto patrimoniale è l'onerosità.

Alla medesima conclusione arrivano le sentenze nn. 25478 e 25479 depositate il 19 dicembre 2015 dalla stessa Corte di cassazione.

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