Turbativa d'appalto e collegamento tra partecipanti

Pubblicato il 14 agosto 2013 Nel reato di turbata libertà degli incanti, la prova della collusione e, quindi, del dolo dei concorrenti, può essere desunta dal collegamento sostanziale tra le imprese partecipanti alla gara, in quanto da tale circostanza può evincersi l'esistenza di un unico centro di interessi mirante, attraverso la parcellizzazione delle offerte, ad aumentare le possibilità di aggiudicarsi l'appalto, alterando il normale gioco della concorrenza.

E' quanto ribadito dalla Seconda sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 34917 del 13 agosto 2013.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

CCNL Laterizi industria - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

07/11/2025

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy