Tutela degli orfani per crimini domestici. Legge in Gazzetta Ufficiale

Pubblicato il 02 febbraio 2018

In vigore dal 16 febbraio 2018 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2018, la Legge n. 4 dell’11 gennaio 2018, contenente disposizioni a favore degli orfani per crimini domestici che modificano il codice civile, il codice penale e il codice di procedura penale.

Si considerano orfani per crimini domestici i figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dal coniuge di questi, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza.

Gratuito patrocinio in deroga ai limiti di reddito

Le novità riguardano, in primo luogo, il gratuito patrocinio che, per questi soggetti, viene ammesso anche in deroga ai limiti di reddito, con riferimento al procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

Sequestro conservativo e provvisionale in favore degli orfani

Tra le altre misure, si prevede che il Pm, quando rilevi, nell’ambito di un procedimento per crimini domestici, la presenza di orfani, disponga il sequestro conservativo dei beni dell’imputato a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli delle vittime.

Previsto anche che il giudice, quando si procede per questi reati, provveda, anche d'ufficio, all'assegnazione di una provvisionale in favore dei figli, in misura non inferiore al 50 per cento del presumibile danno; se vi siano beni dell'imputato già sottoposti a sequestro conservativo, il sequestro viene convertito in pignoramento con la sentenza di condanna in primo grado.

Indegnità del reo a succedere

A seguire, si prevede che i soggetti indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, siano sospesi dalla successione fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento, con nomina, nel frattempo, di un curatore.

Se poi, il processo si conclude con la condanna o un patteggiamento, il responsabile è escluso dalla successione per indegnità.

Dette previsioni – viene espressamente sancito - si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Per l’imputato, viene anche disposta la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità della vittima, che viene trasferita ai figli, e la decadenza, in caso di condanna, dall'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica.

I figli, dal canto loro, possono chiedere di cambiare il proprio cognome se è quello del genitore condannato in via definitiva.

Affidamento degli orfani minori

In materia di affidamento dei minori orfani rimasti privi di un ambiente familiare idoneo a causa di un crimine domestico, si prevede che il tribunale provveda privilegiando la continuità delle relazioni affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado; se vi sono fratelli o sorelle, dovrà essere assicurata, per quanto possibile, la continuità affettiva con gli stessi.

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