Tutela consumatori: anche il giudice nazionale può dichiarare d'ufficio la nullità del contratto

Pubblicato il 11 gennaio 2010
La Corte di giustizia, nel testo della sentenza pronunciata il 17 dicembre 2009 sulla causa C-227/08, è intervenuta in materia di diritti dei consumatori spiegando che, ai sensi dell'articolo 4 della Direttiva 20 dicembre 1985 n. 85/577/CEE, è legittimo che un giudice nazionale dichiari d’ufficio la nullità di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora il consumatore non sia stato informato del suo diritto di recesso; e ciò anche se, prima di allora, il consumatore non abbia mai fatto valere detta nullità dinanzi ai giudici nazionali competenti.

I giudici europei sono stati aditi dalla Corte d'Appello di Salamanca per risolvere una controversia in cui una donna aveva acquistato dei beni online senza venire informata del diritto di revocare il proprio consenso entro 7 giorni dal ricevimento della merce né delle condizioni e conseguenze dell’esercizio di tale diritto. Poiché la stessa si era rifiutata di pagare la merce, la ditta fornitrice aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Tuttavia, anche se la donna non aveva mai fatto valere la nullità, né dinanzi al giudice di primo grado né con il ricorso in appello, per la Corte era corretto che fosse il giudice nazionale a dichiarare d’ufficio la nullità del contratto, rientrante nella detta direttiva.
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