Entra in vigore il 1° luglio 2025 la Legge n. 82 del 6 giugno 2025 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali".
Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025,
La Legge introduce modifiche in ambito penale volte a rafforzare la tutela degli animali, in linea con i principi costituzionali e con gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Il provvedimento, di iniziativa parlamentare, recepisce le istanze sociali e giuridiche emerse negli ultimi anni a favore di un riconoscimento effettivo della dignità animale.
Con la Legge costituzionale n. 1/2022, si rammenta, è stato riformulato l’art. 9 della Costituzione al fine di attribuire alla Repubblica il compito di tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, con espresso riferimento alla protezione degli animali.
La Legge n. 82/2025 si colloca in tale solco, attraverso una riforma organica del Titolo IX-bis del Libro II del Codice penale, rubricato “Delitti contro gli animali”, con abbandono della la visione antropocentrica del "sentimento per gli animali" e riconoscendo l'animale come soggetto meritevole di tutela autonoma.
Le modifiche più rilevanti riguardano le seguenti disposizioni:
Viene introdotto, a seguire, il nuovo art. 544-septies c.p., che prevede un aumento della pena fino a un terzo quando il reato è commesso:
La nuova Legge interviene anche sul codice di procedura penale, introducendo l'art. 260-bis c.p.p., che disciplina l'affidamento definitivo degli animali sequestrati ad associazioni o soggetti autorizzati. È previsto il versamento di una cauzione, con effetti anagrafici sugli animali affidati.
Inoltre, viene disposto il divieto di abbattimento o alienazione degli animali durante le indagini o il processo.
In caso di abitualità nei reati contro gli animali (es. traffico illecito, combattimenti), è prevista l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali previste dal codice antimafia, incluse confisca e sorveglianza speciale.
A seguire, viene inserito, nel D.lgs. n. 231/2001, l’art. 25-undevicies, che estende la responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche coinvolte in reati contro gli animali. Sono previste:
Tra le ulteriori novità si segnalano:
Fauna e habitat naturali: sanzioni più severe in caso di violazioni
Rispetto a tale ultimo ambito, la legge prevede pene più severe per chi uccide, cattura o detiene specie animali selvatiche protette e per chi distrugge o danneggia habitat naturali situati in aree protette.
Le sanzioni includono l’aumento dell’arresto fino a due anni e ammende più elevate, fino a un massimo di 8.000 euro, con l’obiettivo di rafforzare la tutela della biodiversità e scoraggiare condotte lesive dell’ambiente.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".