UE, eliminazione della franchigia doganale fino a 150 euro

Pubblicato il 19 febbraio 2026

Il Regolamento UE 2026/382 del Consiglio dell’11 febbraio 2026 introduce una modifica strutturale al regime delle franchigie doganali previsto dal Regolamento (CE) n. 1186/2009, disponendo l’eliminazione della franchigia dai dazi all’importazione per le spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.

La riforma si inserisce nel processo di revisione del sistema doganale dell’Unione europea e incide in modo diretto sul commercio elettronico (e-commerce), sulle vendite a distanza da Paesi terzi e sul regime IOSS (Import One Stop Shop).

Quadro normativo precedente

Il capo V del titolo II del Regolamento CE n. 1186/2009 prevedeva una franchigia dai dazi all’importazione per:

Dal 1° luglio 2021, l’esenzione IVA per beni di valore inferiore a 22 euro è stata eliminata dalla Direttiva (UE) 2017/2455, ma la franchigia doganale fino a 150 euro era rimasta in vigore.

Secondo il legislatore europeo, tale soglia ha favorito fenomeni di:

Soppressione della franchigia doganale

L’articolo 1 del Regolamento UE 2026/382 dell’11 febbraio 2026 dispone la soppressione del capo V del titolo II del Regolamento (CE) n. 1186/2009.

E’ disposta l’entrata in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (avvenuta il 18 febbraio 2026), mentre il provvedimento si applica dal 1° luglio 2026.

A partire da tale data, le spedizioni di valore non superiore a 150 euro non beneficeranno più di una franchigia generalizzata dai dazi.

Misura transitoria dal 1° luglio 2026 al 1° luglio 2028

Per gestire l’impatto operativo dell’eliminazione della soglia, il Regolamento 2026/382 introduce una misura transitoria temporanea.

Dazio forfettario semplificato

Per le spedizioni con valore intrinseco complessivo non superiore a 150 euro, si applica:

Questa misura sostituisce temporaneamente la franchigia eliminata.

Ambito soggettivo di applicazione

Il dazio forfettario si applica quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. l’importazione è esente da IVA ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera c-bis), della Direttiva 2006/112/CE (regime IOSS);
  2. le merci sono contenute in spedizioni postali ai sensi dell’articolo 1, punto 24, del Regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Operatori non registrati IOSS

Per gli operatori economici non registrati al regime IOSS continua ad applicarsi la Tariffa doganale comune di cui al Regolamento (CEE) n. 2658/87.

Clausole di valutazione e possibile proroga

Il Regolamento introduce due specifici meccanismi di monitoraggio.

Valutazione dei flussi commerciali

Entro il 1° ottobre 2026, e successivamente con cadenza mensile, la Commissione europea valuta:

In caso di criticità, la Commissione può proporre l’estensione della misura transitoria a tutte le spedizioni fino a 150 euro.

Verifica dell’infrastruttura informatica

Entro il 1° dicembre 2027, la Commissione valuta se la nuova infrastruttura informatica centralizzata dell’Unione sarà operativa entro il 1° luglio 2028.

Se tale infrastruttura non sarà pronta, la Commissione può proporre la proroga della misura transitoria oltre il 1° luglio 2028.

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