Dazi UE sui piccoli pacchi dal 1° luglio 2026

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L’11 febbraio 2026 il Consiglio dell’Unione europea ha approvato in via definitiva le nuove norme in materia di dazi doganali sui piccoli pacchi importati nell’Unione europea, con particolare riferimento alle spedizioni derivanti dal commercio elettronico.

La riforma interviene sull’attuale regime di esenzione dai dazi per le merci di valore inferiore a 150 euro, introducendo un dazio forfettario transitorio di 3 euro per ciascuna categoria merceologica contenuta nel pacco.

L’obiettivo dichiarato consiste nel riequilibrare le condizioni di concorrenza tra operatori dell’Unione europea e venditori extra-UE, in un contesto caratterizzato da una crescita esponenziale dei flussi di e-commerce internazionale.

Abolizione della franchigia doganale sotto i 150 euro

La normativa approvata il 11 febbraio 2026 elimina la franchigia doganale basata sulla soglia di 150 euro prevista per le spedizioni di modico valore destinate ai consumatori europei.

Attualmente, le merci importate nell’Unione europea con valore dichiarato inferiore a 150 euro beneficiano dell’esenzione dai dazi doganali (restando comunque applicabile l’IVA all’importazione). Tale meccanismo ha determinato:

  • un vantaggio competitivo di prezzo per i venditori extra-UE;
  • un aumento significativo delle spedizioni frazionate;
  • criticità nei controlli doganali;
  • una riduzione del gettito derivante dalle risorse proprie dell’Unione europea.

Secondo i dati della Commissione europea, nel 2024 sono entrati nel mercato europeo 4,6 miliardi di piccoli pacchi, con una quota predominante proveniente dalla Cina.

Dazio forfettario di 3 euro: modalità applicative

A partire dal 1° luglio 2026, gli Stati membri dell’Unione europea applicheranno un dazio doganale forfettario di 3 euro per ciascuna categoria di merce contenuta in un pacco di valore inferiore a 150 euro, spedito direttamente a consumatori situati nell’Unione europea.

NOTA BENE:

  • Il contributo si applica per ogni sottovoce tariffaria individuata secondo la classificazione doganale.
  • Il valore complessivo del pacco resta irrilevante ai fini del calcolo del dazio forfettario, purché inferiore a 150 euro.
  • Un’unica spedizione può generare più contributi se include beni appartenenti a categorie merceologiche differenti.

ESEMPIO

Un pacco contiene:

  • una camicetta di seta;
  • due camicette di lana.

Poiché le due tipologie di prodotti rientrano in sottovoci tariffarie distinte, il pacco comprende due categorie merceologiche differenti. Il dazio applicabile sarà pertanto pari a:

  • 3 euro per la camicetta di seta;
  • 3 euro per la categoria “capi in lana”;

Totale dovuto: 6 euro.

L’esempio evidenzia che il criterio di calcolo non è legato al numero fisico degli articoli, bensì alla distinzione tariffaria delle merci.

Fase transitoria e EU Customs Data Hub

Il dazio forfettario di 3 euro costituisce una misura transitoria. Il meccanismo resterà in vigore fino all’entrata in funzione del nuovo EU Customs Data Hub, prevista per il 2028.

L’EU Customs Data Hub rappresenta l’infrastruttura digitale unica che centralizzerà i dati doganali a livello unionale. Una volta operativo, consentirà:

  1. la gestione integrata delle dichiarazioni doganali;
  2. l’applicazione delle tariffe doganali ordinarie su tutte le merci importate;
  3. un rafforzamento dei controlli e della tracciabilità;
  4. una maggiore uniformità applicativa tra gli Stati membri.

Con l’attivazione del sistema digitale europeo, la franchigia basata sulla soglia sarà definitivamente superata e le tariffe doganali ordinarie si applicheranno indipendentemente dal valore dichiarato della merce.

Impatto sulla concorrenza e sui flussi commerciali

Il Ministro delle Finanze della Repubblica di Cipro, Makis Keravnos, ha evidenziato che la riforma mira ad “abolire l’esenzione ormai superata per i piccoli pacchi”, al fine di:

  • sostenere le imprese europee;
  • contrastare pratiche elusive;
  • rafforzare la competitività dell’Unione europea.

L’intervento normativo incide in particolare sui flussi di importazione da piattaforme di e-commerce extra-UE, con un impatto significativo sui volumi provenienti dalla Cina.

Dal punto di vista economico-finanziario, i dazi doganali costituiscono risorse proprie dell’Unione europea, di cui una quota resta agli Stati membri a titolo di spese di riscossione. L’introduzione del contributo forfettario comporta quindi anche effetti sul gettito pubblico.

Coordinamento con la normativa italiana

La disciplina europea si interseca con la normativa nazionale introdotta dalla Legge di bilancio 2026, che ha previsto un contributo di 2 euro sui piccoli pacchi extra-UE.

Il Governo italiano sta valutando una revisione della misura nazionale, al fine di evitare:

  • sovrapposizioni tra contributo italiano e dazio unionale;
  • duplicazioni operative per operatori logistici e doganali;
  • incertezze applicative nel periodo luglio–dicembre 2026.
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