Fondi di solidarietà bilaterali: ultimi giorni per l’adeguamento

Pubblicato il 20 giugno 2023

La legge di Bilancio 2022 ha previsto importanti novità in tema di ammortizzatori sociali riguardanti l’adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

A seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2022, i predetti organismi - già costituiti al 31 dicembre 2021 - dovranno adeguare i propri statuti alle nuove regole di cui all’art. 30, comma 1-bis, del sopracitato decreto legislativo.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, i Fondi di solidarietà bilaterali, i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi e il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri fondi di solidarietà devono assicurare l'erogazione di un assegno di integrazione salariale per le causali ordinarie e straordinarie.

In particolare, i predetti Fondi dovranno garantire le tutele del nuovo assegno di integrazione salariale a tutti i datori di lavoro con almeno un dipendente.

Ai fini dell’adeguamento, il termine iniziale di scadenza era stato fissato al 31 dicembre 2022 e successivamente prorogato al 30 giugno 2023 dalla legge di conversione del decreto Milleproroghe in favore dei Fondi di solidarietà bilaterali (ex art. 26) costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021.

Adeguamento dei regolamenti

La legge di bilancio 2022, prevede che i fondi di solidarietà bilaterali di cui agli artt. 26, 27 e 40, devono:

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