Fondi di solidarietà bilaterali: nuove indicazioni su adeguamento e tutele

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Fondi di solidarietà bilaterali: nuove indicazioni su adeguamento e tutele

La deadline del 31 dicembre 2022 per l’adeguamento dei Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/2015 si intende rispettata se, a tale data, risulta sottoscritto dalle Parti sociali l’accordo collettivo. È uno dei chiarimenti forniti dall'INPS con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022.

Il messaggio Inps va a integrare un articolato quadro regolatorio profondamente innovato dalla legge di Bilancio 2022 e oggetto di plurimi interventi di prassi (circolare n. 1 del 3 gennaio 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, circolare n. 18 del 1° febbraio 2022 e circolare n. 76 del 30 giugno 2022 dell’INPS).

Fondi di solidarietà bilaterali: adeguamento entro il 31 dicembre 2022

Secondo quanto disposto dalla legge di Bilancio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, già costituiti al 31 dicembre 2021, sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni.

L'articolo 30, comma 1-bis dispone che, per i periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi di solidarietà bilaterali (articolo 26), i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi (articolo 27) nonché il Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli altri fondi di solidarietà (articolo 40) debbano assicurare, con riferimento alle causali di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, l'erogazione di un assegno di integrazione salariale. I fondi già costituiti si adeguano alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro, ai soli fini dell'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale, confluiscono nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 44, comma 11-quater, del D.lgs. n. 148/2015 prevede una eccezione per i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021. Per tali fondi il termine di adeguamento è fissato al 30 giugno 2023.

L'INPS, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, chiarisce che:

  • il Fondo si costituisce con la sottoscrizione dell’accordo;
  • il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, sancisce l’istituzione del Fondo presso l’INPS;
  • la data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto, decorsi 15 giorni di vacatio legis, determina la data di entrata in vigore del decreto istitutivo;
  • la nomina del Comitato amministratore rende il Fondo pienamente operativo.

Alla luce di tali chiarimenti, l'INPS conclude che la data del 31 dicembre 2022 stabilita per l’adeguamento dei singoli decreti istitutivi:

1) riguarda tutti i Fondi di solidarietà, compresi gli ultimi Fondi istituiti presso l’INPS (Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali e Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, costituiti in data antecedente al 1° gennaio 2020);

2) poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, per il rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto entro il 31 dicembre 2022.

Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato e cassa integrazione straordinaria

La riforma 2021 prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, la disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i conseguenti obblighi contributivi si applichino ai datori di lavoro non coperti dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40, che - nel semestre precedente - abbiano occupato mediamente più di 15 dipendenti (articolo 20, comma 3–bis, del D.Lgs n. 148/2015).

A seguito della riforma e per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, le imprese artigiane dell’indotto rientrano pertanto nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA), che dovrà riconoscere l’assegno di integrazione salariale anche per le causali straordinarie.

Il Fondo, evidenzia l'Istituto, in fase di adeguamento del proprio decreto istitutivo, potrà valutare una rimodulazione della contribuzione di finanziamento nell'ottica di garantire l'equilibrio finanziario.

Fondi di solidarietà bilaterali: tutele

L'INPS ricorda che i Fondi di solidarietà sono obbligati a garantire una durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, in base alla soglia dimensionale dell’impresa e alla causale invocata e nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del D.lgs. n. 148/2015.

Pertanto, entro il 31 dicembre 2022, i fondi già costituiti dovranno adeguarsi garantendo le seguenti tutele:

Datori di lavoro

Durata minima che va garantita dal Fondo

Datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente

13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie

Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente

26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie

Datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente

  • 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
  • 24 mesi per causale CIGS "riorganizzazione aziendale"(anche per realizzare processi di transizione);
  • 12 mesi per causale CIGS "crisi aziendale";
  • 36 mesi per causale CIGS "contratto di solidarietà"

Ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta l'assegno per il nucleo familiare (dal 1° marzo 2022, per i nuclei familiari senza figli a carico) in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale.

I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali non sono più tenuti all’assolvimento delle contribuzioni CIGO e CIGS (Titolo I del D.lgs. n. 148/2015).

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