Un falso reddito per ottenere l'esenzione non porta alla condanna penale

Pubblicato il 26 febbraio 2011 Per la Cassazione, Sezioni unite penali – sentenza n 7537 del 25 febbraio 2011 – non risponde di reato ma solo a livello di sanzione amministrativa chi dichiari falsamente un reddito inferiore alla soglia minima per ottenere l'esenzione dal ticket sanitario.

In particolare, la questione sottoposta al massimo collegio di legittimità investiva “la corretta qualificazione giuridica del fatto criminoso consistente nella falsa attestazione del privato di trovarsi nelle condizioni di reddito per fruire, a termini di legge, delle prestazioni del servizio sanitario pubblico senza il versamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria”.

Per i giudici di Cassazione, i fatti contestati andavano ricompresi nello schema descrittivo di cui all'articolo 316-bis del Codice penale (indebita percezione di erogazioni pubbliche di natura assistenziale) ed a ciò conseguiva la declaratoria di non previsione del fatto come reato in quanto, nella specie, non risultava superata la soglia di punibilità indicata nella previsione legislativa.

Con altra decisione depositata sempre lo scorso 25 febbraio 2011, la n. 4677, la Cassazione ha invece sottolineato come ai fini del beneficio della pensione di inabilità agli invalidi civili assoluti va dato rilievo non solo al reddito personale dell'invalido ma anche alla posizione reddituale del coniuge dello stesso.
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