Un grave lutto in famiglia costituisce causa di impossibilità assoluta del difensore a comparire in udienza

Pubblicato il 23 agosto 2012 “L’assoluta impossibilità a comparire del difensore non va intesa in senso esclusivamente meccanicistico, come impedimento “materiale” a partecipare all’udienza, dovuto a un precedente e concomitante impegno professionale ovvero ad altra causa che impedisca la fisica presenza del difensore dovuta ostacoli di carattere logistico o sanitario, che prescinda da qualsiasi considerazione di situazioni che possano sotto il profilo emotivo e umano essere ritenute anch’esse di ostacolo alla partecipazione attiva all’incarico affidatogli”.

In particolare, poiché la morte di un ” prossimo congiunto” è un evento che per altri prestatori di lavoro dipendenti può costituire causa per giustificare l’assenza dal lavoro, deve essere parimenti riconosciuto che anche il difensore un analogo trattamento in caso di eventi che comunque impongano rispetto umano e morale.

E’ quanto spiegato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 32949 del 22 agosto 2012 con riferimento ad una vicenda in cui i giudici di merito avevano rigettato una richiesta di rinvio presentata da un avvocato il giorno prima dell’udienza, sull’assunto che l’impedimento, dovuto a un grave lutto famigliare e alla circostanza che lo stesso giorno dell’udienza vi sarebbero state le esequie, non era considerare assoluto. 
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