Un solo accesso non basta a provare l’uso del magazzino al di fuori dell’attività

Pubblicato il 22 aprile 2013 Con la sentenza 21/01/13 del 18 marzo 2013, la Ctr Trento chiarisce che il semplice rinvenimento di beni estranei all'attività di impresa, ossia personali o familiari dell'imprenditore, nel magazzino ad uso esclusivo dell’attività imprenditoriale, non giustifica la ripresa a tassazione della plusvalenza - maggiore imposta su redditi, Iva e Irap - per diverso utilizzo del locale rispetto all'esercizio dell'attività d'impresa.

Con un solo controllo, l’utilizzo privato è da considerare occasionale se nel locale sono stati trovati anche attrezzi propri dell'attività commerciale.

Dunque, non è sufficiente un solo sopralluogo a provare la definitiva destinazione del magazzino a scopi diversi da quelli imprenditoriali e sostenere l'accertamento e il recupero di imposta in base all'articolo 86 del Tuir. È necessario, ai fini della rettifica per plusvalenza (rappresentata dalla differenza tra il valore normale o di mercato e il costo non ammortizzato dei beni), verificare con certezza la destinazione di un bene aziendale a consumo personale.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ZES Marche e Umbria: via libera al rilancio economico

05/08/2025

Reddito di lavoro autonomo: l'analisi della Fondazione studi

05/08/2025

Più tempo per codice dello spettacolo, contratti di lavoro e equo compenso

05/08/2025

Concorso Giustizia 2025: 2.970 posti per funzionari e assistenti

05/08/2025

Approvato DDL semplificazioni: novità su fisco, burocrazia e ambiente

05/08/2025

Giustizia civile: 500 giudici da remoto e organici potenziati

05/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy