Una contabilità irreperibile non pregiudica la rettifica Iva

Pubblicato il 11 ottobre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 20580 depositata il 7 ottobre 2011, ha ribaltato la decisione con cui i giudici di merito avevano dato ragione ad un contribuente il quale si era difeso rispetto alla contestazione di un'indebita detrazione dell'Iva sostenendo l'esistenza di alcuni costi che, a causa di un denunciato furto della contabilità, non aveva potuto dimostrare.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, poiché “spetta al contribuente l'onere di provare la legittimità e la correttezza della detrazione mediante l'esibizione delle corrispondenti fatture annotate nell'apposito registro”, quando lo stesso non è in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per irreperibilità della contabilità da furto o incendio, deve comunque attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse; in tale frangente, infatti, l'Amministrazione non è tenuta ad operare alcun esame incrociato dei dati, potendo procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge per la semplificazione in vigore: staff house, nulla osta, CIG e LOAgri

18/12/2025

Rinnovazione ipotecaria: regole operative e pagamenti

18/12/2025

Prima casa e vendita infraquinquennale: preliminare non evita la decadenza

18/12/2025

Cassazione: licenziamento illegittimo se il CCNL limita le videoriprese

18/12/2025

Legge Semplificazione, riapertura dei termini per Tremonti Ambiente e Conto energia

18/12/2025

Decreto sicurezza sul lavoro è legge. Collocamento mirato: convenzioni fino al 60%

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy