Quando una sentenza riconosce contemporaneamente la cittadinanza italiana a più membri della stessa famiglia, l’imposta di registro da versare è unica e ammonta a 200 euro. Questo è quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 196 del 30 luglio 2025 in merito a un’istanza di interpello.
Un cittadino, insieme alla figlia e a due nipoti nati all’estero, ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana tramite un’unica decisione giudiziaria.
Si rivolge all’Agenzia delle Entrate chiedendo chiarimenti su quale sia la modalità corretta per il versamento dell’imposta di registro:
L’Agenzia afferma, con risposta n. 196 del 30 luglio 2025, che l’imposta è dovuta in un’unica soluzione e in misura fissa, anche se la sentenza riguarda più persone.
A fondamento di questa interpretazione, si richiama il Testo Unico dell’Imposta di Registro (TUR), secondo cui l’imposizione si basa sulla natura sostanziale e sugli effetti giuridici del documento registrato, indipendentemente dal suo nome o dalla sua forma esteriore (art. 20 del TUR). Pertanto, ciò che conta è il contenuto giuridico e la capacità contributiva eventualmente espressa nell’atto.
L’art. 21 del TUR specifica che, se un atto contiene più disposizioni non collegate tra loro, ognuna di esse è soggetta a tassazione autonoma. Se invece le disposizioni sono strettamente connesse tra loro per natura, si applica l’imposta solamente sull’elemento più oneroso.
Su questo punto, l’Agenzia richiama una pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10789/2004), che chiarisce come l’eccezione dell’imposta unica valga solo se esiste un legame oggettivo e necessario tra le disposizioni, imposto dalla legge o dalla natura stessa dell’atto, e non derivante da accordi tra le parti.
Le circolari n. 44 del 2011 e n. 18 del 2013 dell’Agenzia delle Entrate precisano che, quando un atto contiene diverse clausole aventi valore economico, ognuna di esse è tassata separatamente, se esprime una capacità contributiva autonoma. Se, al contrario, le disposizioni sono collegate in modo necessario, allora si applica solo l’imposta più elevata.
Tuttavia, questa disciplina non vale per gli atti privi di contenuto patrimoniale. In tali casi, l’intero documento è soggetto a una sola imposta fissa pari a 200 euro, perché non esprime una pluralità di capacità economiche imponibili.
La stessa logica si estende agli atti dell’autorità giudiziaria. L’Agenzia ricorda che l’art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, elenca in maniera esaustiva gli atti giudiziari da registrare entro termini specifici, indicando anche le rispettive modalità di tassazione.
In particolare, la lettera d) del comma 1 dell’art. 8 stabilisce che gli atti giudiziari senza contenuto patrimoniale - come appunto una sentenza che riconosce la cittadinanza senza assegnare beni o diritti economici - sono soggetti a imposta fissa (200 euro). È proprio in questa categoria che rientra il provvedimento oggetto del quesito.
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