Unità produttiva

Pubblicato il 08 febbraio 2017

Con circolare n. 9/2017, l’INPS ha modificato la sua precedente interpretazione del concetto di “unità produttiva”, che ha un ruolo centrale nell’applicazione del Testo Unico degli ammortizzatori sociali, ed è necessaria per definire:

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro ha, quindi, affrontato la questione evidenziando che, in via generale, l’unità produttiva presenta due caratteristiche:

Quindi, sottolinea la Fondazione, la citata circolare INPS n. 9/17, evidenzia che:

In definitiva, la circolare della Fondazione, evidenzia che la novità consiste nell’alternatività del requisito della “autonomia finanziaria” con il requisito della “autonomia tecnico funzionale”, per cui l’unità produttiva può essere legittimamente priva dell’autonomia finanziaria.

Casi esemplificativi

Sulla scorta di quanto sopra, la circolare n. 2 del 6 febbraio 2017 della Fondazione Studi dei CdL, deduce che:

Per quanto concerne i cantieri edili e affini (compresa l’impiantistica industriale), invece, non sono da ricomprendersi nella definizione di unità produttiva i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l’esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l’installazione di impianti.

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