Un’unica imposta di bollo per l’istanza con più ricorsi in unico contesto

Pubblicato il 18 agosto 2010 L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 82 del 17 agosto 2010, intervene a chiarire il trattamento fiscale, ai fini dell’imposta di bollo, dell’istanza di discussione in pubblica udienza, articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 546/1992, contenuta all’interno del ricorso introduttivo del processo, nel ricorso in appello o in altri atti processuali.

Si legge che l’istanza in oggetto rispetta le prescrizioni del n. 15), comma 3 dell’articolo 13 del decreto del presidente della Repubblica 642/1972, che comporta il pagamento di un’unica imposta di bollo.

Infatti si parla di: “atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto”.

Il carattere generico a convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti fa ritenere che l’elencazione abbia natura esemplificativa delle finalità che la norma intende perseguire. Pertanto, il fatto che i termini “ricorsi introduttivi del processo, ricorsi in appello o altri atti processuali” non siano espressamente citati non osta al pagamento di una sola imposta di bollo.
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