Un’utenza elettrica non è sufficiente a disconoscere la residenza fittizia all’estero

Pubblicato il 08 agosto 2011 La Ctp di Milano, con la sentenza n. 241/166/11, ha ritenuto che l’intestazione di un’utenza domestica non può essere considerata come una circostanza idonea a dimostrare la residenza in Italia di un cittadino regolarmente iscritto all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, invece che in un altro Stato.

La sentenza analizza un caso di accertamento spiccato dal Fisco nei confronti di un contribuente, che aveva però eccepito l’infondatezza dell’atto sostenendo che per l’anno in questione lo stesso risiedeva nel Principato di Monaco e che il compenso da lui percepito era stato regolarmente assoggettato a tassazione dal committente italiano, che aveva operato sullo stesso una ritenuta a titolo di imposta del 30%.

A proprio sostegno il cittadino aveva offerto al Fisco, oltre che la documentazione anagrafica che attestava la sua residenza nel Principato, l’iscrizione all’Aire e la ricevuta attestante la ritenuta a titolo d’imposta versata dal committente.

L’ufficio a sua volta opponeva a tale prova il fatto che il cittadino non si poteva considerare residente all’estero per lo stesso anno, dato che risultava intestatario di un contratto di utenza con tariffa uso residenti. Ma, tale prova non è stata ritenuta sufficiente dalla Ctp, che ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di accertamento impugnato.

Si legge nella sentenza che l’intestazione dell’utenza “non configura elemento di per sé sufficiente per ricondurre in Italia le sede principale degli affari e degli interessi della ricorrente”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy