Usucapione. Le dichiarazioni per le agevolazioni prima casa con atto integrativo

Pubblicato il 18 ottobre 2014 Nel caso di acquisto di una abitazione per usucapione, l'agevolazione “prima casa” può essere conseguita anche se le dichiarazioni che la legge richiede al contribuente per l’applicazione del beneficio fiscale non sono state rese nella sentenza e negli atti del procedimento.

Questa la precisazione resa dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 90 del 17 ottobre 2014, emanata in risposta ad una richiesta di chiarimenti circa la corretta interpretazione del Dpr n. 131/1986.

Il dubbio nasceva dal fatto che nella precedente risoluzione n. 25/2012, la stessa Agenzia delle Entrate aveva subordinato l'applicabilità dell'agevolazione al fatto che le dichiarazioni richieste al contribuente fossero effettuate nell'atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione.

Con la risoluzione n. 90/E è, invece, ora specificato che le dichiarazioni rilasciate dal contribuente non devono essere state rese necessariamente nel corso del giudizio, ma possono essere rilasciate anche a posteriori, ma sempre prima della registrazione dell’atto giudiziario.

I contribuenti possono, infatti, fruire delle agevolazioni “prima casa” mediante una dichiarazione integrativa dell’atto giudiziario, con le necessarie dichiarazioni contenute in una "dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, da allegare al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione".
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