Utilizzo del mezzo sequestrato: concorso tra illecito amministrativo e reato penale

Pubblicato il 25 febbraio 2010
La circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo può integrare concorso tra violazione amministrativa e reato penale. E' quanto statuito dai giudici di Cassazione, Sesta sezione penale, nel testo della sentenza n. 2074, depositata lo scorso 22 febbraio.

Nella vicenda esaminata, il conducente di un motociclo aveva continuato a circolare nonostante il mezzo, sprovvisto di assicurazione, fosse stato sottoposto a sequestro amministrativo. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa dell'uomo ai sensi della previsione dell'articolo 213, comma 4, del Codice della strada, escludendo, altresì, la rilevabilità penale del fatto in considerazione sia della mancanza di una clausola di sussidiarietà sia per la specialità dell'articolo 231 citato rispetto all'articolo 334 codice penale.

Di diverso avviso i giudici di legittimità secondo cui quando, come nel caso in esame, la circolazione è sintomatica della volontà di sottrarre il bene al fine di eludere il vincolo di indisponibilità del sequestro, vi è concorso tra l'illecito amministrativo ed il reato di cui all'articolo 334 codice penale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contributi operai agricoli: no a disparità tra contratti a termine e indeterminati

13/05/2025

Incentivi R&S per tecnologie strategiche nelle Regioni meno sviluppate (STEP)

13/05/2025

Fallimento, sì alla prova con documenti alternativi ai bilanci

13/05/2025

Privacy: al via la consultazione pubblica sul modello “Pay or ok”

13/05/2025

Bonus giovani: via alle domande dal 16 maggio

13/05/2025

Bonus donne: come fare domanda dal 16 maggio

13/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy