Valido l’accertamento induttivo basato su atti richiamati per relationem

Pubblicato il 06 dicembre 2010 La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22724/2010, è stata chiamata a pronunciarsi su una controversia che vedeva coinvolto un contribuente e l’Amministrazione finanziaria, che aveva proceduto a rettificargli il reddito d’impresa e l’imponibile Iva per l’anno 2003, sulla base di acquisti non fatturati o sottofatturati a seguito del ritrovamento di alcuni documenti extracontabili presso l’azienda cedente.

Nei primi gradi di giudizio, il contribuente era risultato favorito dato che l’appello del Fisco era stato respinto perché non adeguatamente motivato.

Con il proprio intervento la Suprema Corte, rafforzando un orientamento già delineato dalla sentenza n. 25146/2005, ha sancito che il contribuente può ricevere una rettifica sulla base di un accertamento induttivo basato su un Pvc richiamato per relationem e su documenti acquisiti da terzi estranei alla verifica. Cioè, il richiamo dei documenti per relationem al Pvc è pienamente consentito all’ufficio a patto, però, che si realizzino due condizioni:

- il contribuente deve avere piena conoscenza degli atti richiamati del Pvc anche se quest’ultimo non è allegato in contenzioso;

- il contribuente deve essere informato dei nuovi elementi acquisiti presso terzi.
 
Per la Cassazione, dunque, l’atto richiamato giustifica l’accertamento presuntivo e il non riproporre in giudizio certi documenti è solo un’operazione di economia di scrittura che non pregiudica il contraddittorio.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

E' nullo il contratto di apprendistato senza formazione

17/10/2025

Esonero contributivo parità di genere: codice “L239” valido da ottobre a dicembre 2025

17/10/2025

Commercialista trattiene la contabilità dell’ex cliente: è appropriazione indebita

17/10/2025

TFR, indice di rivalutazione di settembre 2025

17/10/2025

Compravendita immobiliare, l’irregolarità catastale non annulla l’atto

17/10/2025

CPB 2025: FAQ su benefici premiali, esonero IVA e scadenze di adesione

17/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy