Valutazione della fattibilità del piano di concordato riservata ai soli creditori

Pubblicato il 27 dicembre 2013 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 24970/2013 – il giudice, a fronte di una istanza di concordato preventivo con continuità aziendale, può sindacare solo sulla evidente e assoluta incapacità del piano del debitore rispetto al raggiungimento degli obiettivi indicati.

Per contro la competenza a valutare la fattibilità economica del piano è intrisa di valutazioni prognostiche fisiologicamente opinabili e comportanti un margine di errore, “nel che è insito anche un margine di rischio del quale è ragionevole siano arbitri i soli creditori in coerenza con l'impianto generale prevalentemente contrattualistico dell'istituto del concordato”.
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