Vecchie regole per la tassazione dell’integrativa all’indennità di anzianità Sportass

Pubblicato il 14 agosto 2009

Oggetto della risoluzione n. 221/2009 dell’agenzia delle Entrate è l’indennità integrativa all’indennità di anzianità maturata dai dipendenti dello Sportass dall’assunzione sino al 30 settembre 1999, data di soppressione del Fondo di Previdenza.

In merito alla corretta modalità di tassazione delle somme corrisposte a titolo di integrazione all’indennità di anzianità, l’Agenzia spiega che anche per esse trova applicazione la disposizione contenuta nel testo del previgente comma 2 dell’articolo 17, ora articolo 19, comma 2, del Tuir.

Pertanto, l’Istituto erogante (nel caso l’Inps) dovrà effettuare la ritenuta sull’ammontare netto delle indennità corrisposte, dedotti i contributi versati dal lavoratore nel limite del 4% dell’importo annuo percepito, con l’aliquota determinata ai fini della tassazione dell’indennità principale, che, nel caso in esame, è costituita dall’indennità di anzianità corrisposta al lavoratore.

Gioia Lupoi

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy