Veicolo non revisionato: si può circolare solo fino all'officina

Pubblicato il 18 agosto 2010 Modifiche rilevanti sono state operate dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 di riforma del codice della strada, all'articolo 80 dedicato alle Revisioni. Infatti il nuovo disposto normativo stabilisce che la circolazione a mezzo di veicolo non in regola con la revisione comporta la sospensione dalla circolazione fino allo svolgimento della revisione consentendo al trasgressore solamente di recarsi presso le officine accreditate o presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti.

Non è più previsto il ritiro del libretto di circolazione, ma gli agenti rilevatori dovranno annotare sul documento che il veicolo è sospeso dalla circolazione. Non è quindi più previsto che il trasgressore possa fare ritorno alla sua abitazione utilizzando il veicolo non revisionato. La violazione di tale disposto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, con conseguente sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni; in caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Inoltre il veicolo non revisionato coinvolto in un incidente non è coperto dall'assicurazione civile obbligatoria con conseguente possibilità di rivalsa della compagnia assicuratrice in caso di danni a cose o persone.
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