Verbale unico di accertamento. Pagamento delle sanzioni entro i termini della diffida

Pubblicato il 30 marzo 2011 Con lo scopo di uniformare l’attività di accertamento delle Direzioni provinciali del lavoro e degli altri enti che svolgono azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, il ministero del Lavoro ha fornito alcune precisazioni in ordine agli effetti della contestazione e notificazione del verbale unico.

Le indicazioni sono contenute nella circolare n. 10 del 28 marzo 2011, in cui si indica senza ripensamenti il momento dal quale (dies a quo) comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida che ad illeciti non diffidabili.

I chiarimenti si sono resi necessari a seguito degli effetti della contestazione e notificazione del nuovo verbale unico, introdotto con il Collegato lavoro (legge n. 183/2010).

Il Dicastero specifica che se nel verbale unico si provvede contestualmente a diffidare il trasgressore e a richiedere il pagamento delle sanzioni in misura ridotta, il termine di 60 giorni decorre dalla scadenza dei termini già individuati dal Collegato lavoro, ai fini della ottemperanza alla diffida e del relativo pagamento degli importi in misura minima (45 giorni in tutto, ovvero 15 giorni nelle ipotesi in cui trova applicazione la c.d. diffida ora per allora). Cioè, i termini decorrono dall’adempimento della diffida e non dalla notifica del verbale. Viceversa - conclude la circolare - resta fermo che il termine dei 60 giorni per aderire alla cosiddetta conciliazione amministrativa (art. 16 Legge 689/1981) decorre dalla ricezione del verbale unico qualora nello stesso siano presenti esclusivamente illeciti non diffidabili.
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